Disposizioni relative al lavoro in “modalità agile”
Si informa che con il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020, si è avuta la proroga al 31 ottobre delle disposizioni relative al lavoro in “modalità agile” per i lavoratori con disabilità o loro familiari e per le persone immunodepresse o loro familiari (ex art. 39 del D.L. 18 del 17/03/2020 convertito con modificazioni dalla L. 27 del 24/04/2020) e per i genitori di figli di età inferiore a 14 anni ed i “lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità” (come recita l’art. 90 del D.L. 34 del 19/05/2020 convertito con modificazioni dalla L. 77 del 17/07/2020).
In quest’ultimo caso il diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto sulla base delle valutazioni del Medico Competente, e in tutte le ipotesi sopra citate vale la condizione che “tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa”.
Per quanto sopra scritto si richiede di comunicare al proprio Medico di Medicina Generale tale necessità, per provvedere alla certificazione dello stato di salute del dipendente comprendente le patologie, lo stato di compenso delle stesse e le terapie eseguite.
Si chiede di comunicare al Medico Competente dell’Istituto, dott. Marco Carducci, tramite l’indirizzo mail mcarducci@gmail.com le certificazioni ottenute, per provvedere ai successivi adempimenti.
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